Oggetto: Coincidenza Calendario incontri calcio SORRENTO
CALCIO e PRO CAVESE 1394.
Apprendo dai
giornali che non si avvia a soluzione la problematica della coincidenza per calendari calcistici relativi alla Lega Pro e Campionato Dilettanti in cui
militano rispettivamente le squadre Sorrento e Pro Cavese 1394.
Nonostante le
rassicurazioni fornitemi per le vie brevi dalla Dirigenza del Sorrento -
secondo i quali sussisterebbe la prospettiva di un rientro sul campo Italia di
Sorrento - per superare la problematica in oggetto, sono quotidianamente
pubblicate le dichiarazioni di esponenti della Lega Pro nelle quali si conferma
che la squadra del Sorrento, fin dalla prima di
campionato di domenica 2 settembre p.v., dovrà giocare nello stadio “Simonetta
Lamberti”, già impegnato anche dalla squadra cittadina.
Tengo a
precisare che nella delibera di Giunta Comunale n. 247 del 28.6.2012 la civica Amministrazione, per
far fronte alle esigenze della vicina comunità di Sorrento, allo stato
sprovvisto di campo sportivo per esigenze manutentive, dava la sua
disponibilità a concedere in uso lo stadio comunale S.Lamberti per la disputa
delle gare casalinghe da fissarsi in alternanza a quelle della società locale,
cui comunque doveva darsi la precedenza in caso di incontri concomitanti.
Appare doveroso
rimarcare che la diatriba giornalistica sta alimentando un clima di tensione
che già trova terreno fertile nella posizione di contrarietà di alcune frange
di tifoseria locale alla presenza del Sorrento Calcio al S. Lamberti,
testimoniata da lanci di fumogeni nella partita di calcio di Coppa Italia Sorrento
– Treviso del 5 agosto scorso.
A giudizio e per
decisione dell’Amministrazione, proprietaria dell’impianto, come tra l’altro
deliberato con l’atto giuntale sopra richiamato (che si allega), la presenza
del Sorrento Calcio non può essere autorizzata se non nei giorni in cui il
campo è libero da impegni della squadra cittadina.
Qualora per
decisione federale dovesse esprimersi una diversa preferenza, per tutelare
l’ordine pubblico in città, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 54 del
T.U.E.L., potrei vedermi costretto ad emettere apposita ordinanza interdittiva.
Onde evitare una
conflittualità, francamente ingiustificata, nella misura in cui l’Amministrazione
ha inteso porre in essere un atto di ospitalità a favore della squadra
viciniora che comunque non pregiudicasse i diritti prevalenti della compagine
cittadina, le SS.LL. sono invitate ad attivarsi affinché siano rispettate le
priorità indicate dall’Amministrazione Civica.
A tale scopo sarebbe
opportuno che le Autorità di pubblica sicurezza – ove lo ritenessero -convochino
un incontro, in tempi ravvicinati, cui il sottoscritto si dichiara, sin d’ora,
disponibile a partecipare.
IL
SINDACO
Marco Galdi